29.07.2021 - ESPOSTO contro 5 poliziotti per incitazione a violare la legge per la mascherina

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Ill.mo PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di................................................... il sottoscritto ………………………………., nato a…………………………………, il …………………………………., residente alla via …………………………………, (citta)……………………………………………………………………………………………

PREMESSO

che il sottoscritto è stato oggetto a SANZIONE AMMINISTRATIVA, per essere stato all’ aperto in luogo pubblico a volto scoperto, cioè non coperto dalla “regolare mascherina”;
che in data ……………………………. veniva redatto in …………..................................................
verbale di applicazione della sanzione amministrativa, dal (riportare il grado e matricola degli agenti);
che la comminazione della sanzione amministrativa, a causa della mancata copertura del viso, attraverso la mascherina è palese violazione della normativa vigente in Italia, nonché delle norme del Codice Penale;
che è assurdo e paradossale che esponenti delle Forze dell’Ordine ignorino le predette leggi e che non conoscano le norme del Codice Penale, ricorrenti nella questione “DE QUA”;
che, infatti, le leggi ignorate da (scrivere i nomi degli agenti che hanno fatto il verbale) possano essere così indicate:
LEGGE 152 del 22/05/1975 che vieta l’uso dei caschi protettivi e di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico senza giustificato motivo;
LEGGE del 27/07/2005 n. 144 recante misure urgenti per il contrasto al TERRORISMO INTERNAZIONALE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005;
ART. 85 del TULPS, che dice espressamente che E’ VIETATO CAMPARIRE MASCHERATI IN LUOGO PUBBLICO, per cui il contravventore è punito con la sanzione da Euro 10,00 ad Euro 103,00;
che nel comportamento del REDATTORE del verbale di comminazione della sanzione amministrativa è da individuarsi anche la violazione di norme di carattere penale che possono essere così agevolmente indicate:
violazione dell’Art. 414 Codice Penale che così recita: “CHIUNQUE PUBBLICAMENTE ISTIGA A COMMETTERE UNO, O PIU REATI, PER IL SOLO FATTO DELLA ISTIGAZIONE E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO; OVVERO CON LA MULTA SINO AD EURO 206,00 NELLA IPOTESI IN CUI VI SIA ISTIGAZIONE A COMMETTERE COMPORTAMENTI SANZIONABILI ATTRAVERSO CONTRAVVENZIONI”;
violazione dell’Art. 415 Codice Penale che così recita: “CHIUNQUE PUBBLICAMENTE ISTIGA ALLA DISOBBEDIENZA DELLE LEGGI DI ORDINE PUBBLICO E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A CINQUE ANNI.
che la violazione delle norme vigenti, nonché degli articoli su indicati del Codice Penale è stata posta in essere da un esponente delle Forze dell’Ordine che avrebbe dovuto, invece, conoscerli;
che la comminazione della sanzione amministrativa è stata atto di obbedienza nei confronti dei DPCM emessi dal Governo Conte bis;
che ogni DPCM, come ben si sa, è stato dichiarato illegittimo – a partire da quello dell’8 marzo dell’anno 2020 – in quanto, in aperta violazione delle norme sancite dalla Costituzione Italiana e, pertanto, da dover disapplicare, con pronuncia del Tribunale di Pisa con Sentenza n. 419 del 17/03/2021;
che, infatti, con la predetta Sentenza n. 419 del 17/03/2021, il Tribunale di Pisa ha dichiarato che i DPCM emessi dal Governo “Conte bis” sono compressivi dei DIRITTI FONDAMENTALI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE;
che i DPCM sono ATTI AMMINISTRATIVI e NON di carattere legislativo;
che la pronuncia del Tribunale di Pisa è in ossequio all’Art. 5 della Legge 2248/1965, allegato E.

Tutto quanto innanzi premesso, il sottoscritto
CHIEDE
che l’Autorità competente adita, voglia indagare per accertare se nel comportamento degli agenti (scrivere nomi e cognomi), possano essere individuate le violazioni di cui agli Art. 323 C.P., 414 C.P., 415 C.P., o altre violazioni degli Articoli del Codice Penale vigente.
In caso positivo, il sottoscritto
CHIEDE
che l’Autorità vogli procedere ai sensi di Legge.
E così, (il tuo nome e cognome),
DICHIARA
di nominare difensore di parte offesa l’Avvocato Margherita MATRELLA (o altro avvocato di fiducia) con studio in Foggia alla via Monfalcone n. 92.

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