TRATTAMENTI SANITARI: TRA LIBERTÀ INDIVIDUALI ED ESIGENZE COLLETTIVISTICHE. IL CONFRONTO

3 years ago
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In tema di trattamenti sanitari, in generale, e di vaccini Covid, nello specifico, si scontrano la libertà costituzionalmente protetta di un individuo a non sottoporvisi e l'esigenza dello Stato o dei datori di lavoro a proteggere e a tutelare la collettività incentivando i trattamenti suddetti, ammesso che siano efficaci.
Su questo tema ospitiamo un confronto tra l'avvocato Riccardo Baro e l'avvocato Innocenzo Megali.
Punto di partenza del dibattito è la sentenza di un giudice del Tribunale di Belluno che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi. Era stata infatti diffusa su molti canali d'informazione la notizia errata che il giudice aveva stabilito la sospensione senza stipendio per alcuni operatori ed infermieri di una rsa che avevano deciso di non vacicnarsi. Non è così, come abbiamo spiegato su Byoblu. Gli infermieri erano stati collocati in ferie forzate dal datore di lavoro, un istituto che prevede comunque la retribuzione per il lavoratore.
L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e aggiunge che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Come si concilia allora tale diritto con l'esigenza dei datori di lavoro, in particolare del settore sanitario, che vogliono che i loro dipendenti siano sottoposti al vaccino?

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