ITALIA, SALUTE: tempi attesa prestazione sanitaria, art. 3 DL n° 124 29/4/1998

5 months ago
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Eravate a conoscenza dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124?
No? Fino a ieri sera nemmeno io. Ebbene, è meglio colmare subito questa lacuna pubblicizzandolo.

Il summenzionato decreto all’art. 3 recita: “qualora l’attesa della prestazione si prolunghi oltre il termine fissato l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale l’intero costo della prestazione”.

In sintesi, se vi viene prescritta una ricetta entro il termine di 30 giorni, ma nel servizio pubblico e nel servizio privato convenzionato non c’è posto, come spesso accade, potete rivolgervi al super luminare a 500 euro a visita e l’ospedale è tenuto, PER LEGGE, a rimborsare la prestazione pagata dal cittadino, al netto del ticket.
In caso di mancato appuntamento, sarà sufficiente mandare una PEC al direttore generale dell’ospedale e al responsabile unico per le liste d’attesa con il modulo che vi ho allegato in foto (ne ho messi due così potete scegliere) e magicamente, avrete il vostro appuntamento entro i termini stabiliti. Bello, vero?
In Italia funziona tutto così.

https://t.me/c/1399985034/15319

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