ARMI NUCLEARI SUL TERRITORIO NAZIONALE: E' ancora in vigore la Costituzione italiana?

1 year ago
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Depositata il 2 ottobre 2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, una denuncia in materia di armi nucleari. In Italia ce ne sono almeno 100. La denuncia proviene da oltre 22 attivisti, pacifisti, antimilitaristi alcuni dei quali rivestono posizioni apicali in associazioni nazionali e che hanno corredato con 12 allegati le loro affermazioni.
Nell’intervista ne parliamo con Alessandro Capuzzo referente del Tavolo per la pace del FVG

In sintesi
1. In Italia è certezza che vi siano 100 armi nucleare nella base di Aviano e di Ghedi. E’ talmente certo che ne scrivono tranquillamente anche i quotidiani nazionali, vd Il Sole 24 Ore https://www.ilsole24ore.com/art/nucleare-italia-oltre-100-ordigni-usa-ecco-dove-sono-stati-dislocati-AEp5NH2B

2. L’Italia ha ratificato il 24 aprile 1975 il Trattato di non Proliferazione (TNP), il trattato si basa sul principio che gli Stati in possesso di armi nucleari (c.d. “Paesi nucleari”) si impegnano a non trasferire armi di tale natura a quelli che ne sono privi (c.d. “Paesi non nucleari”), mentre questi ultimi, Italia compresa, si obbligano a non ricevere e/o acquisire il controllo diretto o indiretto di ordigni nucleari (artt. I, II, III).
3. L’Italia fa parte della oltre al nostro Paese anche Belgio, Germania, Paesi Bassi e Turchia. Nell'ambito di questo programma, gli Stati Uniti mantengono la custodia e il controllo assoluto delle armi nucleari presenti sul territorio italiano. Ad oggi le bombe nucleari B61 mod 3 e mod 4 sono custodite in due località, 50 presso la base aerea di Aviano, e le altre nella base di Ghedi. Gli F-16 Fighting Falcon facenti parte della 31ª Fighter Wing statunitense hanno sede presso la base di Aviano, mentre i Panavia Tornado del 6º Stormo Alfredo Fusco hanno sede a Ghedi.
4. L’Italia invece NON ha firmato e ratificato il Trattato per la proibizione delle armi nucleari approvato il 7 luglio 2017 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 22 gennaio 2021. Anche in assenza di questa sottoscrizione che esplicitamente ed automaticamente qualificherebbe come illegale la detenzione di ordigni nucleari, la denuncia sostiene che l’illegalità sia certa.
5. In base a quanto stabilito nella normativa sulle armi contenuta nelle leggi n.110/75; n.185/90; 895/67 e il TULPS e possibile concludere stando alla denuncia che gli ordigni atomici rientrano nella definizione di “armi da guerra” (legge 110/75) e in quella di “materiali di armamento” (legge 185/90, art.1).
6. E infine, sempre stando alla denuncia, mancherebbero le licenze e/o autorizzazioni all’importazione di armi visto che l’accertata presenza sul territorio presuppone necessariamente un loro passaggio attraverso il confine. Qualsiasi autorizzazione, peraltro, si legge nella denuncia, confliggerebbe con l’articolo 1 della legge 185/90 che recita: “l’esportazione, l’importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiale di armamento nonché́ la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

C’è da chiedersi come sia possibile che a fronte dell’art. 11 della costituzione, siamo tra i principi fondamentali, sia possibile la presenza di armi nucleari nel nostro territorio. Delle due cose l’una o la Costituzione non vale niente è uno straccio messo lì per darci l’illusione di essere uno Stato civile, o se vale come dovrebbe, se davvero contiene principi condivisi, voluti e reali non si capisce come nessun giudice si pronunci contro la presenza di armi nucleari sul nostro territorio.

Per tenere se non altro la memoria allenata qui di seguito il testo dell’art. 11 Costituzione Italiana “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” AD MAIORA

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