LA MASCHERINA SUL LAVORO E' DAVVERO OBBLIGATORIA SINO AL 15.06.2022? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE

2 years ago
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L'art. 3 del decreto legge 24/2022 ( allo stato in sede di conversione in legge) ha conferito il potere al Ministro della Salute di disciplinare, con ordinanza, " lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali" .
A prescindere dalla discutibilità di tale conferimento , in ogni caso, riguardo al caso che ci occupa, tale norma ci dice che dal 01.04.2022 ogni decisione, riguardo all'uso della mascherina, spetta al Ministro della Salute.
Con ordinanza 28.04.2022 all'art. 1 co. 2 cpv il Ministro ha raccomandato l'uso della mascherina " in tutti i luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico", salvo alcuni ambiti ove la mascherina è obbligatoria (trasporti, scuola, comparto sanità e spettacoli al chiuso ).
Quindi, allo stato attuale, sul luogo di lavoro la mascherina è RACCOMANDATA.
Con la circolare 29.04.2022 il Ministro della Pubblica Amministrazione, richiamando l'ordinanza 28.04.2022 del Ministro della Salute, ha previsto che la mascherina nel comparto pubblica amministrazione è RACCOMANDATA.
Ergo il Ministro della s
Salute, seguito dal Ministro della P.A, ha deciso che nei posti di lavoro la mascherina è RACCOMANDATA E NON OBBLIGATORIA.
L'accordo intervenuto in data 04.05.2022 tra Ministero Salute e del Lavoro, Sindacati e Confindustria ha stabilito che tutti i lavoratori privati debbano obbligatoriamente indossare la mascherina sino al 15.06.2022, in ossequio al protocollo d'intesa del 06.04.2021, che prevede l'uso obbligatorio della mascherina dei lavoratori " in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto".
In sintesi, tale accordo ha prevalso sull'ordinanza del Ministro della Salute, unico soggetto per legge titolato e legittimato a decidere in materia.
Ciò costituisce una gravissima violazione di legge che, come tale, non obbliga i lavoratori ad indossare la mascherina sul luogo di lavoro, salvo alcuni ambiti legislativamente previsti.
Siamo di fronte all''ennesima violazione di legge , il nostro ordinamento giuridico e Stato di Diritto non permette ( o almeno non consentiva), che un "accordo inter partes" ovvero un accordo tra parti sociali, non recepito da norme di governo, possa disapplicare, derogare, sospendere , vanificare o quant'altro l' ordinanza ministeriale. emanata ai sensi dell'art. 3 dl. 24/2022.
A nulla valgono le rimostranze dei datori di lavoro che, a gran voce, insieme ai Sindacati, hanno preteso l'obbligatorietà della mascherina sul posto di lavoro per scongiurare le responsabilità dell'art. 2087 c.c..
Va da sè che, in assenza dello stato di emergenza, dovuto , lo ricordo, all'evento pandemico, non dovrebbe più esistere l'obbligo di indossare la mascherina, così come ogni altro obbligo frutto della legislazione d'emergenza quale es. quale quello vaccinale, che, insieme al potere de quo riconosciuto al Ministro della salute, oltre a costituire gravi violazioni di legge, si appalesano come vere e proprie chimere giuridiche.
Chiarita la vicenda, cosa faranno adesso i lavoratori interessati ?
W l'Italia che non c'è più.

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